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I prestiti dalla A alla Z: consulta il Glossario

Il nostro Glossario prestiti è un aiuto per orientarti nelle definizioni legate al mondo finanziario e creditizio.
Troverai descrizioni semplici e complete, spiegate con un linguaggio chiaro e comprensibile, per avere rapide spiegazioni sui principali termini di settore nel campo dei prestiti personali.



A - C - D - E - I - M - P - O - Q - R - S - T


AffidabilitĂ  del richiedente

L’affidabilità del richiedente è un valore indicativo che rappresenta la capacità di un soggetto di pagare le rate del prestito richiesto. Questo valore permette quindi al richiedente di ottenere o meno un prestito.

In sede di verifica dell’affidabilitĂ  creditizia, detta fase istruttoria, vengono valutati dall’istituto di credito o dalla societĂ  finanziaria tutti i fattori che definiscono la capacitĂ  di un cliente di poter rimborsare puntualmente le rate del finanziamento per tutta la durata del contratto. L’affidabilitĂ  creditizia si basa su diversi fattori, tra cui:

  • Il livello di indebitamento al momento della richiesta del prestito;

  • La capacitĂ  economica del richiedente, in tal senso si valuta la stabilitĂ  piuttosto che l’ingenza del reddito;

  • Le entrate mensili;

  • La puntualitĂ  nel rimborsare prestiti eventualmente sottoscritti in precedenza dimostrata dal richiedente

Ci sono anche altri elementi che vengono presi in considerazione durante la fase istruttoria tra cui la condizione professionale, l’età, la durata, l’importo e la finalità del finanziamento.

Per reperire tutte queste informazioni, gli istituti di credito o le banche spesso si rivolgono alle Centrali Rischi, banche dati che forniscono al sistema finanziario informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti che ricorrono al credito, in modo da migliorare il processo di valutazione e innalzare la qualitĂ  del credito concesso.

Il credit score (o merito creditizio), è il valore sul quale si basa l’affidabilitĂ  creditizia e viene calcolato tenendo conto di:

  • elementi di merito, come la puntualitĂ  dei pagamenti

  • elementi di demerito, come eventuali insolvenze. La presenza del richiedente nell’elenco del cattivi pagatori condiviso dalle Centrali Rischi è uno degli elementi che piĂš influiscono sul credit score

Questo processo di credit scoring serve quindi per decidere se concedere o meno un finanziamento. Si tratta di un processo altamente standardizzato, calcolato tramite appositi software, che valuta in modo obiettivo e uniforme l’affidabilità del richiedente.

Ovviamente ogni banca o istituto di credito può attribuire alle varie voci che compongono il punteggio un peso differente a seconda delle proprie credit policy, e quindi i criteri di valutazione non sono fissi e variano tra i vari istituti di credito. Ogni banca, una volta acquisito il credit score del richiedente, sceglie autonomamente se concedere il finanziamento o meno.


Centrale rischi

La Centrale Rischi (chiamata anche CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia istituito nel 1962, banca dati che dà una fotografia d’insieme dei debiti di soggetti e imprese verso il sistema bancario e finanziario, permettendo di conoscere in tempo reale tutte le informazioni riguardanti le posizioni debitorie dei singoli richiedenti nei confronti del sistema creditizio

Grazie alla consultazione della CR le banche e le societĂ  finanziarie possono quindi valutare la capacitĂ  dei clienti di restituire i finanziamenti richiesti.

Sono registrati in CR i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e le garanzie (vedi box) quando l’importo che il cliente deve restituire supera i 30.000 euro, la cosiddetta soglia di censimento
Questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito, ossia è in sofferenza.

Banche, societĂ  finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie giĂ  registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l’invio di informazioni su base mensile. 

In caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate del prestito, gli istituti di credito eroganti procedono all’iscrizione del cliente nelle banche dati della Centrale Rischi come “cattivo pagatore”, favorendo quindi l'accesso al credito da parte della clientela "meritevole".

Consultando la CR gli intermediari non solo possono gestire meglio i propri rischi ma anche proporre ai propri clienti soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso, senza fargli correre il rischio del “sovraindebitamento”, che è la situazione in cui una persona assume più obblighi di quanto le sue risorse
consentirebbero.

Le informazioni presenti in CR restano registrate e visibili in per 36 mesi. Si tratta di informazioni riservate in quanto protette dal segreto d’ufficio e i soggetti che possono accedervi sono: le persone fisiche a nome dei quali sono registrate le informazioni e quelle che godono del diritto di accesso, le persone giuridiche, le autorità di vigilanza e l’autorità giudiziaria. Per avere accesso a tali informazioni è necessario rivolgersi alle filiali di Banca d’Italia presentando un apposito modulo e attestando la propria identità, mentre per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni bisogna rivolgersi direttamente all'intermediario bancario o finanziario.

La definizione Centrale Rischi viene solitamente estesa anche alle SIC, banche dati private che raccolgono e forniscono informazioni creditizie. 

 

Consumatore

Il consumatore è una persona fisica che acquista o usa beni o servizi per suo uso personale, estraneo all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore può pagare i beni o i servizi che acquista in un’unica soluzione, oppure può accendere un prestito che poi rimborsa ratealmente (credito al consumo).

 

Costo totale del credito

Il costo del credito per il cliente (detto soggetto finanziato)si compone di tutti i costi e le spese che deve sostenere lo stesso per accedere al credito di consumo come:

  • Interessi: rappresentano il “prezzo” del credito richiesto dalla banca o dalla societĂ  finanziaria, e sono fissi o variabili in base a quanto stabilito nel contratto

  • Costi di istruttoria: costi sostenuti nella fase iniziale di erogazione del finanziamento, dove l’istituto di credito o la banca aprono la pratica e valutano la posizione economica e creditizia del richiedente

  • Costi di gestione della pratica: come l'eventuale commissione annua, le spese per l’incasso della rata e quelle per le comunicazioni tra la banca e il cliente

  • Commissioni: previste dal contratto, variano in base all’istituto di credito e alla tipologia di contratto sottoscritto

  • Altre spese fisse o variabili: previste dall’accordo stipulato

Dal costo totale del credito, solitamente, sono escluse le eventuali spese notarili.

I costi del credito vengono comunicati in trasparenza al soggetto richiedente attraverso la condivisione del foglio informativo SECCI che identifica tutte gli oneri e le spese che dovrĂ  sostenere il cliente. 

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è invece un indicatore di sintesi, lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ed esprime in forma percentuale il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo tutti gli oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse (TAN) che dovrebbe corrispondere il consumatore.

Il costo del credito per il soggetto erogante (banca o istituto di credito), invece, è costituito dagli oneri e i costi sostenuti per dare corso al finanziamento.

 

Credit scoring

Il credit scoring è un punteggio di sintesi che esprime il merito creditizio di un soggetto e, conseguentemente, il rischio legato al finanziare un determinato soggettoSi basa su sistemi automatizzati che prevedono l'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio del soggetto richiedente il prestito, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato per fornire una rappresentazione del suo profilo di rischio, affidabilitĂ  o puntualitĂ  nei pagamenti.

È un punteggio calcolato esaminando tutti i dati, sia personali che relativi al passato finanziario del richiedente. In questo modo gli istituti bancari e le società finanziarie decidono se un soggetto è affidabile, quindi in grado di pagare le rate del prestito ottenuto e, di conseguenza, decidono se accogliere o respingere la richiesta di finanziamento presentata.

Il credit scoring è una procedura che viene eseguita al momento dell’istruttoria, ovvero della presa in carico da parte di istituti bancari e società finanziarie della richiesta di finanziamento, prestito o mutuo presentata dal cliente.

 

Credit Bureau

Database sviluppato dalle Centrali Rischi per fornire informazioni sulla storia creditizia dei soggetti censiti che richiedono un prestito, in base alle quali l’istituto finanziario potrà valutare l’affidabilità creditizia e il merito creditizio di un soggetto richiedente un finanziamento.

In Italia i Credit Bureau sono chiamati anche Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) e tra i piĂš conosciuti ci sono Crif , Experian, CTC, Assilea.

Grazie a queste informazioni l'istituto bancario o la societĂ  finanziaria può valutare se chi richiede un finanziamento è un buon pagatore o meno, e calcolare il rischio annesso alla concessione del prestito. Attraverso i Credit Bureau si possono conoscere anche di eventuali prestiti rifiutati.

 

Credito al consumo

Il Credito al Consumo è un finanziamento concesso dalle banche o società finanziarie per permettere al beneficiario l’acquisto di beni e servizi o eventualmente la rateizzazione di una spesa. Generalmente si include in questa definizione i finanziamenti a breve termine, come i prestiti personali, mentre ne sono esclusi i finanziamenti a lungo termine, come i mutui o leasing.

In Italia gli unici soggetti autorizzati a concedere credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri. Tali soggetti possono concedere il credito al consumo esclusivamente a persone fisiche e non a società o enti. Per questo viene esclusa qualsiasi motivazione imprenditoriale e, quindi, l’acquisto di beni e servizi per la propria attività professionale e lavorativa.

Tali finanziamenti possono essere concessi sotto forma di prestiti personali, prestiti finalizzati, carte di credito o revolving, consolidamento debiti e la cessione del quinto dello stipendio. 

 


Durata del finanziamento

La durata del finanziamento è l’intervallo temporale concordato tra le banche e gli intermediari finanziari e il cliente, durante il quale quest’ultimo s’impegna a restituire le rate del prestito unitamente agli interessi maturati.

Sulla base della durata del finanziamento si possono distinguere i:

  • Finanziamenti a breve termine (prestiti personali): di norma possono avere una durata massima di 10 anni e richiedono minori garanzie

  • Finanziamenti a medio-lungo termine (mutui): solitamente possono avere una durata massima fino a 40 anni e le garanzie sono maggiori rispetto ai finanziamenti a breve termine. Inoltre all’aumentare dell’arco temporale aumentano anche i costi e le spese da sostenere sul lungo periodo. 

Il periodo del rimborso del finanziamento può essere modificato anche successivamente alla stipula del contratto. Il cliente ha infatti diritto all’estinzione anticipata del prestito prima delle scadenza, impegnandosi a pagare tutte le rate non ancora corrisposte.

Inoltre il cliente potrebbe richiedere una rinegoziazione del prestito: in questo caso la durata del finanziamento non si riduce, come avviene nell’estinzione anticipata, ma viene prolungata. Attraverso la rinegoziazione potrebbero essere modificati i termini del contratto originale relativi a capitale prestato, tassi d’interesse e tempi di rimborso.

 


Estinzione anticipata

L’estinzione anticipata è il diritto del cliente di estinguere il prestito o il finanziamento in qualsiasi momento rispetto al termine concordato dal contratto. Di norma questa facoltà è prevista per tutte le forme di finanziamento: mutui, finanziamenti a breve-lungo termine, prestiti personali, cessione del quinto. Tuttavia le condizioni, i limiti e le modalità dell’estinzione anticipata possono variare in base alla tipologia di finanziamento.

L’estinzione anticipata prevede il pagamento anticipato del capitale residuo prima della scadenza naturale del contratto, nello specifico la restituzione comprende il capitale residuo e gli interessi maturati fino a quel periodo.

Relativamente all’estinzione anticipata di prestiti, solitamente è previsto il pagamento di una penale, fissata al momento della sottoscrizione del finanziamento, che ripaghi l'istituto di credito della mancata corresponsione degli interessi derivanti dal capitale residuo. L’applicazione della panale e il suo importo può variare da banca o istituto del credito, tuttavia, di norma non può eccedere l’1% dell’importo del debito residuo.

 


Interessi

Il cliente una volta ricevuto il finanziamento si impegna alla restituzione graduale del capitale ricevuto in prestito (quota capitale), oltre a una somma che corrisponde agli interessi sul prestito maturati (quota interessi) e che dipende dalla durata del finanziamento, dall’ammontare del capitale prestato e da una serie di altre variabili. La restituzione avviene solitamente in modo graduale e periodico attraverso delle rate, generalmente costanti e a cadenza mensile.

Esistono diverse tipologie d’interessi bancari:

  • Interessi attivi: come per conti correnti e conti deposito. In questo caso è la banca a corrispondere gli interessi per aver ricevuto in deposito una somma di denaro che può essere utilizzato per altre operazioni finanziarie.

  • Interessi passivi: dovuti in caso di prestiti, mutui e finanziamenti. Il cliente si impegna a corrispondere gli interessi passivi all’istituto di credito o alla banca che ha concesso il finanziamento.

  • Interesse semplice: in questo caso a variare è il regime di capitalizzazione. Nell’interesse semplice o lineare il computo avviene in base alla proporzione aritmetica fra l’ammontare del capitale impiegato e il tempo di utilizzo.

  • Interesse composto: detto anche anatocismo, rappresenta l’interesse che viene regolarmente aggiunto al debito. In questo caso l’interesse è composto perchĂŠ viene calcolato non solo sul capitale principale, ma anche sugli interessi aggiunti al debito originario. L’anatocismo bancario è consentito, nell’ordinamento italiano, solo in ambiti ristretti.

Per valutare la convenienza di un prestito o di un finanziamento si fa riferimento a due indicatori:

  • il TAN (Tasso Nominale Annuo): percentuale che indica gli interessi da restituire alle fine del prestito

  • il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): indicatore di sintesi che esprime in forma percentuale il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo anche tutti gli oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse

 

Imposta di bollo

Tributo fiscale che viene applicato alla richiesta, alla produzione o alla presentazione di alcune tipologie di documenti.

L’imposta di bollo viene applicata alla richiesta di prestiti e finanziamenti. Questo tributo può essere fisso o proporzionale ed è dovuto nella misura vigente al momento in cui si presenta l’atto o il documento.

L’imposta di bollo sui prestiti, quindi, rientra tra i costi ulteriori gravanti sul contratto di finanziamento che non sono ricompresi nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). L’importo dell’imposta di bollo è attualmente 14,62 € per tutti i contratti di prestito con una durata di 18 mesi.

A questa cifra deve essere aggiunto anche un ulteriore costo relativo a tutte le comunicazioni effettuate tra l’istituto di credito e il soggetto debitore. L’imposta di bollo viene applicata esclusivamente alla prima rata del prestito, il costo relativo alle comunicazioni, di valore più esiguo, viene invece addebitato una tantum all’imposta di bollo.

L'imposta di bollo grava anche se il cliente decide di esercitare il diritto di recesso dal contratto di finanziamento.

 

Istruttoria

L'istruttoria è la fase iniziale di erogazione del finanziamento, durante la quale l’istituto di credito o la banca aprono la pratica e valutano la posizione economica e creditizia del richiedente, svolgendo le verifiche e le valutazioni necessarie a determinare la possibilitĂ  e le modalitĂ  con le quali concedere un finanziamento.

La procedura di istruttoria si attiva una volta che il cliente termina la richiesta di prestito, e le relative spese devono essere indicate nel modello SECCI, il documento informativo obbligatorio precontrattuale, e devono essere inserite nel calcolo del TAEG.

 


Montante

Il montante è la somma totale dell'importo dovuto (importo richiesto più interessi) che il cliente dovrà restituire al termine del periodo stabilito all’istituto bancario o alla società finanziaria che gli ha concesso il prestito.

In caso di finanziamento a tasso fisso, l'importo dovuto può essere calcolato fin da subito moltiplicando l’importo della rata per il numero delle rate. Nel caso di un finanziamento a tasso variabile, invece, la cifra esatta del montante potrĂ  essere calcolata solo al termine del periodo di rimborso come somma dell’importo delle singole rate pagate nel tempo.

Il valore dell'importo dovuto è quindi strettamente collegato all’importo del finanziamento, alla sua durata e al tasso d’interesse applicato.

 


Prestito personale

Il prestito personale è il finanziamento di norma concesso per soddisfare generiche esigenze di liquiditĂ  del richiedente. Il finanziatore versa la somma al cliente in un’unica soluzione e il cliente la restituisce a rate. L’importo del prestito personale Ă¨ rimborsabile secondo un piano di ammortamento con rate comprensive di una quota di interessi e una quota di capitale. Alla presentazione della domanda di prestito personale da parte del cliente l’ente erogatore si riserva di valutare la concessione o meno dell’importo richiesto previa valutazione del profilo personale del cliente e della sua storia finanziaria. I requisiti necessari per l’ottenimento del prestito personale possono variare tra i diversi istituti finanziari.

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Oneri accessori

Gli oneri accessori sono spese sostenute dal cliente in aggiunta al costo del servizio finanziario acquistato e rientrano nel costo totale del credito. 

Tra gli oneri accessori potrebbero essere previste anche ulteriori spese da sostenere in caso di ritardo dei pagamenti. Tali spese variano in funzione di quanto previsto dal contratto e, quindi, variano da un istituto di credito all’altro.

Gli oneri accessori non rientrano nel computo del TAN, ma in quello del TAEG. Quest’ultimo infatti tiene conto non solo delle spese previste per il finanziamento relative agli interessi da corrispondere, ma anche tutti gli oneri accessori come le spese d’istruttoria e le assicurazioni. 

 


Quota capitale e quota interessi

Il totale della rata di rimborso, che il cliente pagherà alla banca o istituto di credito, è composto da:

  • quota capitale: capitale preso in prestito che deve essere rimborsato

  • quota interessi: costo del credito ancora non restituito

La composizione della rata - l’ammontare di quota capitale e quota interessi da corrispondere - varia in base a quanto pattuito nel piano di ammortamento.

Di norma la tipologia piĂš utilizzata è l’ammortamento alla francese che prevede delle rate costanti durante tutta la durata del finanziamento, con la quota capitale e la quota interessi che hanno un peso diverso nel tempo: nei primi periodi la rata sarĂ  composta per la maggior parta dalla quota d’interessi, mentre verso la fine si rimborsa quasi interamente la quota capitale.

Alternativamente la banca può prevedere un ammortamento a tasso variabile, in questo caso sia la quota capitale che la quota interessi possono variare in base alle variazioni del tasso. In alternativa potrebbe essere prevista la variazione solo della quota interessi, la quota capitale invece viene calcolata al tasso iniziale e resta invariabile durante tutta la durata del finanziamento.

 


Rata

In caso di finanziamento, il rimborso da parte del debitore può avvenire in unica soluzione o con le rate, attraverso una cadenza periodica prestabilita (settimanale, mensile, trimestrale ecc.). Ogni rata è generalmente comprensiva sia della quota capitale, sia della quota di interessi maturata. Visita la pagina Prestiti sul nostro sito per saperne di piĂš sui nostri finanziamenti e su come richiedere quello che fa per te.

 

SECCI

Acronimo di Standard European Consumer Credit Information, il modulo SECCI è un modulo informativo obbligatorio nel quale sono indicate tutte le informazioni di base che consentono al consumatore, in modo trasparente, di valutare tutte le informazioni ricevute nella propria offerta prima di stipulare un contratto di prestito personale. 

 

SIC - Sistemi di Informazione Creditizia

I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) sono archivi “centralizzati” sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Tra i più conosciuti ci sono Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea.

La Banca d’Italia non supervisiona in alcun modo i SIC; il loro funzionamento è disciplinato da appositi codici di
deontologia che sono consultabili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

Per conoscere i vostri dati archiviati nei SIC e chiedere eventualmente di correggerli se riscontrate errori è necessario contattare direttamente i SIC in quanto Banca d’Italia non è responsabile delle banche dati gestite da organismi privati.

 


TAEG (Tasso annuo effettivo globale)

Il TAEG - o Indice Sintetico di Costo - indica il costo totale del credito e ricomprende tutte le spese obbligatorie che il cliente deve sostenere per l’apertura e il pagamento del finanziamento. Il TAEG è quindi la percentuale degli interessi totali maturati sul totale del finanziamento concesso.

La misura del tasso, che rappresenta il costo percentuale che il debitore dovrĂ  sostenere ogni anno fino all’estinzione del debito, comprende tutte le possibili spese accessorie, quali:

  • Le spese di istruttoria

  • Le spese di incasso e gestione della rata

  • L’imposta di bollo su ogni comunicazione inviata al cliente e l’imposta di bollo sul contratto

  • Il costo per le comunicazioni periodiche

Esclusi dalla competenza del TAEG sono tutti i costi accessori facoltativi legati al contratto sottoscritto tra cui: bolli statali, spese notarili, interessi di mora e eventuali assicurazioni.

Il TAEG è quindi la somma delle spese accessorie e del TAN (tasso annuale nominale) che rappresenta il tasso d’interesse puro che viene applicato annualmente. 

TAN (Tasso annuo nominale)

Il TAN indica il tasso d’interesse del finanziamento. Dal punto di vista del creditore rappresenta la sua remunerazione annua per la concessione del prestito. Dal punto di vista del debitore è l’importo degli interessi che è tenuto a pagare annualmente.

Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. Per tale motivo non può essere considerato un indice sintetico del costo complessivo del finanziamento e quindi della sua convenienza

Le banche e le societĂ  che erogano finanziamenti alle persone fisiche o alle societĂ , nel documento informativo precontrattuale, sono tenute per legge a comunicare il TAN e il TAEG che applicheranno in modo tale da permettere al richiedente di informarsi sulle condizioni economiche dell’operazione e agire in totale trasparenza.